Art. 3. 1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente: "Art. 4 - Presentazione delle domande. 1. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti di cui all'art. 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) Statuto; c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate; d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda; e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci; f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico finanziaria in merito all'attivita' svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attivita' delle forme associative aderenti. 2. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti di cui all'art. 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati: a) denominazione della ditta; b) sede legale; c) oggetto dell'attivita'; d) importo del finanziamento; e) durata; f) programma di investimento; g) istituto di credito; h) data di erogazione bancaria del finanziamento; i) titolo di priorita'".