Art. 3.
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  n.  57/1995 sostituito dal
seguente:
"Art. 4 - Presentazione delle domande.
  1. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3,  comma  1,  i
soggetti di cui all'art. 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano
al Presidente della Giunta regionale idonea istanza, sottoscritta dal
Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  e dal Presidente del
Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a  pena  di  esclusione,
dalla seguente documentazione:
   a) atto costitutivo;
   b) Statuto;
   c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative
quote di capitale sociale versate;
   d)  indicazione  dell'ammontare  delle garanzie prestate nell'anno
antecedente a quello di presentazione della domanda;
   e) copia  autentica  del  bilancio  consuntivo  inerente  l'ultimo
esercizio  finanziario,  regolarmente  approvato  dall'assemblea  dei
soci;
   f) limitatamente ai consorzi di secondo grado,  relazione  tecnico
finanziaria  in  merito  all'attivita'  svolta  ed  ai  programmi  di
intervento  predisposti  per  il   coordinamento   ed   il   sostegno
dell'attivita' delle forme associative aderenti.
  2.  Per  la  richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 3, i
soggetti di cui all'art. 2  avanzano  idonea  istanza  al  Presidente
della  Giunta  regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta
dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente  del
Collegio  dei sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da
un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate  nei  dodici
mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati:
   a) denominazione della ditta;
   b) sede legale;
   c) oggetto dell'attivita';
   d) importo del finanziamento;
   e) durata;
   f) programma di investimento;
   g) istituto di credito;
   h) data di erogazione bancaria del finanziamento;
   i) titolo di priorita'".