Art. 4. 1. Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1995 e' sostituito dal seguente: "2. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonche' i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non puo' superare il 2 per cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio finanziario precedente".