Art. 4.
 
  1.  Il  comma  2,  dell'art.  5 della legge regionale n. 57/1995 e'
sostituito dal seguente:
   "2. Le cooperative di garanzia  ed  i  consorzi  fidi,  nonche'  i
consorzi  di  secondo  grado possono fruire annualmente di contributi
straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilita' del fondo  di
garanzia.    L'importo di detti contributi non puo' superare il 2 per
cento   dell'ammontare   delle   garanzie   prestate   nell'esercizio
finanziario precedente".