Art. 5. 1. Il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1995 sostituito dal seguente: "3. Il contributo in conto capitale di cui al precedente art. 3, comma 3, non puo' superare il 10 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni".