Art. 5.
 
   1. Il comma 3,  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  57/1995
sostituito dal seguente:
   "3.  Il contributo in conto capitale di cui al precedente art.  3,
comma  3,  non  puo'  superare  il  10  per  cento  dell'importo  del
finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il
cui  costo  complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per
programmi  di  maggior  costo  fino  alla  concorrenza  di  lire  400
milioni".