Art. 7.
 
  1.  In  fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui
al Capo II, art. 4; Capo III, art. 11 e Capo IV, art. 18 della  legge
regionale  n. 57/1995 e successive modifiche ed integrazioni, debbono
essere presentate  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 24 ottobre 1995
                                GHIGO