Art. 7. 1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, art. 4; Capo III, art. 11 e Capo IV, art. 18 della legge regionale n. 57/1995 e successive modifiche ed integrazioni, debbono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 24 ottobre 1995 GHIGO