Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con gli stanziamenti  annualmente  previsti  nei  capitoli  di
spesa relativi al Consiglio regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 novembre 1995