Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli di spesa relativi al Consiglio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 3 novembre 1995