(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 56 del 10 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
            Agenzia regionale per le relazioni sindacali
 
  1.  L'Agenzia  regionale  per  le  relazioni  sindacali,  istituita
dall'art.    46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione  dell'Amministrazione   regionale   della   Valle
d'Aosta  e  revisione  della  disciplina  del  personale), di seguito
denominata Agenzia, si configura quale ente dipendente dalla  Regione
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, della legge regionale 45/1995, ha
personalita'  giuridica  ed  e'  sottoposta  alla   vigilanza   della
Presidenza  della Giunta regionale. La Giunta regionale individua, ai
sensi  dell'art.  8  della  legge  regionale  45/1995,  la  struttura
competente.
  2.  L'Agenzia  ha  il fine di rappresentare gli enti e le pubbliche
amministrazioni indicati all'art. 46, comma 1, della legge  regionale
45/1995  per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico
allo  scopo  di  assicurare  che  la  disciplina  contrattuale  e  le
retribuzioni  dei  dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei
servizi pubblici per la collettivita' con il minor  onere  per  essa,
attenendosi  alle  direttive  del  Presidente della Giunta regionale,
impartite ai sensi dell'art. 46, commi 5 e 6, della  legge  regionale
45/1995.
  3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla
Presidenza della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente, con l'indicazione di un quadro di confronto con
i  rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione
dell'Agenzia,  il  Presidente  della   Giunta   regionale   riferisce
annualmente   al   Consiglio   regionale  sulla  disciplina  e  sulle
condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione  prevista
dall'art. 38, comma 7, della legge regionale 45/1995.