(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 56 del 10 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Agenzia regionale per le relazioni sindacali 1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita dall'art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata Agenzia, si configura quale ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 45/1995, ha personalita' giuridica ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 45/1995, la struttura competente. 2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare gli enti e le pubbliche amministrazioni indicati all'art. 46, comma 1, della legge regionale 45/1995 per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettivita' con il minor onere per essa, attenendosi alle direttive del Presidente della Giunta regionale, impartite ai sensi dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge regionale 45/1995. 3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 38, comma 7, della legge regionale 45/1995.