Art. 2. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge regionale 45/1995 all'Agenzia. 2. Il presidente e' scelto dalla Giunta regionale fra i componenti del comitato. 3. Compete, in particolare, al comitato direttivo: a) deliberare le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi; b) proporre, valutati i carichi di lavoro, dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, modifiche al contingente di personale di cui all'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995; c) deliberare le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilita'; d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; e) redigere le relazioni di cui all'art. 1, comma 3; f) individuare gli esperti di cui avvalersi ai sensi dell'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995. 4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono approvate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'invio; le deliberazioni riguardanti le norme ordinamentali concernenti l'amministrazione e la contabilita' sono approvate dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.