Art. 2.
                         Comitato direttivo
 
  1.  Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge
regionale 45/1995 all'Agenzia.
  2. Il presidente e' scelto dalla Giunta regionale fra i  componenti
del comitato.
  3. Compete, in particolare, al comitato direttivo:
   a) deliberare le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei
servizi;
   b)  proporre,  valutati  i  carichi  di lavoro, dopo un biennio di
attivita' dell'Agenzia, modifiche al contingente di personale di  cui
all'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995;
   c)   deliberare   le   norme   ordinamentali  interne  concernenti
l'amministrazione e la contabilita';
   d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
   e) redigere le relazioni di cui all'art. 1, comma 3;
   f) individuare gli esperti di cui  avvalersi  ai  sensi  dell'art.
46, comma 8, della legge regionale 45/1995.
  4.  Le  deliberazioni  del  comitato  direttivo  sono approvate dal
Presidente della Giunta regionale entro quindici  giorni  dall'invio;
le  deliberazioni  riguardanti  le  norme  ordinamentali  concernenti
l'amministrazione e la contabilita'  sono  approvate  dal  Presidente
della  Giunta  regionale  d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle
finanze.