Art. 3.
                       Presidente dell'Agenzia
 
  1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Agenzia  e
presiede il comitato direttivo.
  2.  In  caso  di  assenza o impedimento del presidente, il comitato
direttivo dispone che le relative funzioni  siano  esercitate  da  un
altro componente.