Art. 4.
                              Personale
 
  1.  L'Agenzia,  nei  limiti  indicati  dall'art. 46, comma 8, della
legge regionale 45/1995, si avvale di personale, anche con  qualifica
dirigenziale,    dell'Amministrazione   regionale   e   delle   altre
amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo e,
per  quanto  riguarda  i  docenti  universitari,  in   posizione   di
aspettativa  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza
universitaria,  relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica).
  2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per  quanto  riguarda  i
docenti  universitari,  di aspettativa sono formulate dal presidente,
previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more  del  formale
perfezionamento  del  comando,  fuori  ruolo  o  dell'aspettativa, il
personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di  essa  dalla
data  indicata  nella  richiesta,  purche' vi siano gli assensi degli
interessati e  non  vi  si  opponga  l'amministrazione  o  l'ente  di
appartenenza.
  3.  Entro  il  31  ottobre di ogni anno il presidente dell'Agenzia,
anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni,  comunica  alla
Presidenza  della  Giunta  regionale  il  contingente di personale da
collocare o confermare presso  l'Agenzia  in  posizione  di  comando,
fuori ruolo o di aspettativa.
  4.  Il  personale  in  servizio  presso  l'Agenzia  e'  tenuto alla
riservatezza, dipende funzionalmente dal presidente e si attiene agli
indirizzi  dallo  stesso  impartiti.  Nel  caso  di  assegnazione  di
personale  della  qualifica  dirigenziale, spetta ad esso l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 45/1995.