Art. 4. Personale 1. L'Agenzia, nei limiti indicati dall'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica). 2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento del comando, fuori ruolo o dell'aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia e' utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purche' vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza della Giunta regionale il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa. 4. Il personale in servizio presso l'Agenzia e' tenuto alla riservatezza, dipende funzionalmente dal presidente e si attiene agli indirizzi dallo stesso impartiti. Nel caso di assegnazione di personale della qualifica dirigenziale, spetta ad esso l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 45/1995.