Art. 5. Esperti 1. L'Agenzia si avvale, nei limiti stabiliti dall'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995, di esperti appartenenti a pubbliche amministrazioni o anche estranei alla pubblica amministrazione. 2. La collaborazione puo' assumere la forma dell'incarico conferito a tempo pieno o parziale ovvero con incarico di consulenza. 3. Gli esperti dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 45/1995 e possono essere posti in posizione di comando o fuori ruolo su richiesta del presidente. Ad essi spetta un'indennita' di importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo. L'importo dell'indennita' non puo' superare comunque quello previsto per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale di corrispondente professionalita'. 4. Gli esperti estranei alla pubblica amministrazione hanno incarico conferito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).