Art. 5.
                               Esperti
 
  1. L'Agenzia si avvale, nei limiti stabiliti dall'art. 46, comma 8,
della legge regionale 45/1995, di esperti  appartenenti  a  pubbliche
amministrazioni o anche estranei alla pubblica amministrazione.
  2. La collaborazione puo' assumere la forma dell'incarico conferito
a tempo pieno o parziale ovvero con incarico di consulenza.
  3.  Gli  esperti  dipendenti  di ruolo di pubbliche amministrazioni
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma  2,
della  legge regionale 45/1995 e possono essere posti in posizione di
comando o fuori ruolo su richiesta del  presidente.  Ad  essi  spetta
un'indennita'  di  importi  e  modalita' determinate con delibera del
comitato  direttivo.  L'importo  dell'indennita'  non  puo'  superare
comunque    quello    previsto    per    il   personale   dei   ruoli
dell'Amministrazione regionale di corrispondente professionalita'.
  4.  Gli  esperti  estranei  alla  pubblica  amministrazione   hanno
incarico  conferito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n.
47 (Disciplina del conferimento  di  speciali  incarichi  a  soggetti
esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione
e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).