Art. 7.
                  Gestione finanziaria e contabile
 
  1.  L'Agenzia  provvede  all'autonoma  gestione  delle spese per il
proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati
dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti
annualmente assegnati.
  2. L'esercizio  finanziario  dell'Agenzia  ha  durata  di  un  anno
coincidente  con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo  sono  trasmessi,  unitamente  alle   relative   relazioni
illustrative,   dal   presidente   dell'Agenzia  all'Assessorato  del
bilancio e  delle  finanze  per  un  previo  parere  obbligatorio  e,
successivamente,   inoltrati  al  Presidente  della  Giunta,  che  li
approva, d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
  3.  Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla
relazione di due revisori dei  conti,  nominati  uno  dal  Presidente
della  Giunta  regionale  e  uno  dall'Assessore  al  bilancio e alle
finanze.