Art. 7. Gestione finanziaria e contabile 1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati. 2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata di un anno coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'Assessorato del bilancio e delle finanze per un previo parere obbligatorio e, successivamente, inoltrati al Presidente della Giunta, che li approva, d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze. 3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Giunta regionale e uno dall'Assessore al bilancio e alle finanze.