Art. 8.
                                Oneri
 
  1.  Gli  oneri  relativi  al  personale  restano  a  carico   delle
amministrazioni di appartenenza.
  2.  L'Amministrazione  regionale  provvede,  con  oneri  a  proprio
carico, alla sede e ai  mezzi  necessari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali dell'Agenzia medesima.
  3.   Gli   oneri   a  carico  dell'Amministrazione  regionale  sono
quantificati annualmente in  sede  di  predisposizione  del  bilancio
della Regione.
  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  sul Bollettino ufficiale
della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 2 dicembre 1996
Vie'rin