Art. 8. Oneri 1. Gli oneri relativi al personale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 2. L'Amministrazione regionale provvede, con oneri a proprio carico, alla sede e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Agenzia medesima. 3. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale sono quantificati annualmente in sede di predisposizione del bilancio della Regione. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 dicembre 1996 Vie'rin