Art. 6.
          Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2
 
  I Comuni e le Province ai quali vengono attribuiti in proprieta'  i
beni  immobili  di  cui  all'art. 1, comma 2, della presente legge si
obbligano a non alienarli ovvero a non costituire su di essi  diritti
di  superficie  se  non  con  l'autorizzazione  della Regione, per un
periodo di 20 anni. Qualora la Regione conceda  l'autorizzazione,  le
plusvalenze   eventualmente   verificatesi   per  qualsiasi  causa  e
realizzate  con  la  vendita  dei  beni  immobili,  ovvero   con   la
costituzione  del  dintto  di  superficie,  sono versate alla Regione
nella misura del 5%.