Art. 8. Attribuzione dei beni di cui all'art. 1 comma 2 1. L'attribuzione ai Comuni e alle Province dei beni immobili di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge e' deliberata da Consiglio Regionale su proposta della Giunta. 2. La deliberazione indica le condizioni e le riserve alle quali e' sottoposta l'attribuzione dei beni. 3. L'atto di trasferimento dei beni al patrimonio degli enti destinatari e' fatto nella forma di compravendita e rogato da un notaio indicato dal Comune o dalla Provincia interessata. Tale atto deve contenere l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente legge. 4. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.