Art. 8.
           Attribuzione dei beni di cui all'art. 1 comma 2
 
  1.  L'attribuzione  ai  Comuni e alle Province dei beni immobili di
cui all'art. 1,  comma  2  della  presente  legge  e'  deliberata  da
Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
  2. La deliberazione indica le condizioni e le riserve alle quali e'
sottoposta l'attribuzione dei beni.
  3.  L'atto  di  trasferimento  dei  beni  al  patrimonio degli enti
destinatari e' fatto nella forma di  compravendita  e  rogato  da  un
notaio indicato dal Comune o dalla Provincia interessata.
  Tale  atto  deve  contenere  l'indicazione  degli  obblighi  di cui
all'art.  6 della presente legge.
  4. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.