Art. 9.
                             Abrogazione
 
  La legge regionale 4 aprile 1980, n. 26 e' abrogata.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservala e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 5 dicembre 1995
 
                              MARCUCCI
(incaricata con D.P.G.R. n. 15 giugno 1995, n. 221)
 
  La presente legge, approvata dal Consiglio regionale  nella  seduta
del   7  marzo  1995,  e'  stata  dichiarata  legittima  dalla  Corte
costituzionale  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,   con
sentenza n. 462 del 19 ottobre 1995, depositata il 26 ottobre 1995.