Art. 9. Abrogazione La legge regionale 4 aprile 1980, n. 26 e' abrogata. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 dicembre 1995 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995, e' stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 462 del 19 ottobre 1995, depositata il 26 ottobre 1995.