Art. 4. Norma finale 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1996. 2. Alla data di cui al precedente comma e' abrogata la L.R. 5 agosto 1993, n. 49. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 dicembre 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1995.