Art. 4.
                            Norma finale
 
  1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1996.
  2.  Alla  data  di  cui  al  precedente comma e' abrogata la L.R. 5
agosto 1993, n. 49.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 21 dicembre 1995
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  15
novembre  1995  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 18
dicembre 1995.