Art. 3. Agli oneri di spesa di L. 350.000.000 derivanti dalla presente legge per la concessione del contributo di cui all'art. 1 si fa fronte con le disponibilita' del Bilancio di previsione 1996, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e cassa della spesa del bilancio 1996. (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1996.