Art. 3.
 
  Agli  oneri  di  spesa  di  L. 350.000.000 derivanti dalla presente
legge per la concessione del contributo  di  cui  all'art.  1  si  fa
fronte  con  le  disponibilita'  del  Bilancio  di  previsione  1996,
mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo
importo agli stati di previsione della competenza e cassa della spesa
del bilancio 1996.
  (Omissis).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 27 dicembre 1996
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27
novembre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  23
dicembre 1996.