Art. 7.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1.  La  presente  legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a  quello  della  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 15 dicembre 1995
                                MORI