Art. 11.
                   Uso di autovetture di servizio
 
  1.  I  Consiglieri  possono  usufruire  di  autovetture di servizio
fornite gratuitamente dall'Amministrazione  regionale  esclusivamente
nei  casi  in  cui  si  rechino  in  missione per conto e su espresso
incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano
attivita'  di  rappresentanza   ufficiale.   Non   sono   considerate
autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.
  2.  Con  appositi  atti  dell'Ufficio  di Presidenza e della Giunta
regionale e' disciplinata  la  disponibilita'  delle  autovetture  di
servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento
del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.