Art. 11. Uso di autovetture di servizio 1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attivita' di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari. 2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale e' disciplinata la disponibilita' delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.