Art. 12.
                     Indennita' di fine mandato
 
  1. L'indennita' di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che
non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
  2.  L'indennita'  spetta  altresi'  ai  Consiglieri  regionali  che
cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in  caso
di annullamento dell'elezione.
  3.  In  caso  di morte durante l'esercizio del mandato l'indennita'
spetta agli eredi del Consigliere.