Art. 13. Misura della indennita' di fine mandato 1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilita' dell'ultima indennita' lorda percepita dal Consigliere regionale, fino a un massimo di dieci mensilita'. 2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. 3. Il Consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione e' gia' stata corrisposta, non superi i dieci anni.