Art. 13.
               Misura della indennita' di fine mandato
 
  1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato, in una mensilita' dell'ultima indennita' lorda  percepita
dal Consigliere regionale, fino a un massimo di dieci mensilita'.
  2.  La  frazione  di  anno  inferiore  o  pari a sei mesi non viene
computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata  anno
intero.
  3.  Il  Consigliere  che  abbia gia' beneficiato della liquidazione
dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel  caso  di  rielezione
non  immediata,  alla  corresponsione di una indennita' per i mandati
successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la
liquidazione e' gia' stata corrisposta, non superi i dieci anni.