Art. 14.
                          Assegno vitalizio
 
  1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri  cessati  dal
mandato  che  abbiano  compiuto  sessanta  anni di eta' e che abbiano
corrisposto il contributo di cui all'articolo 8  per  un  periodo  di
almeno  cinque  anni  di mandato svolto nel Consiglio regionale o che
abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 17.
  2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota
prevista dall'articolo 21, e' cumulabile,  senza  detrazione  alcuna,
con  ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al
Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla  quota  di
cui all'articolo 21.
  3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la
frazione  di anno si considera come anno intero purche' sia di durata
superiore a sei mesi ed un giorno. Per  il  periodo  cosi'  computato
come  mandato  deve  essere  corrisposto  il  contributo obbligatorio
mensile di cui al precedente articolo 8.