Art. 14. Assegno vitalizio 1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di eta' e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 17. 2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, e' cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21. 3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purche' sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo cosi' computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.