Art. 15.
                    Consiglieri inabili al lavoro
 
  1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta'
e  dalla  durata  dell'effettivo  mandato,  i  Consiglieri  i   quali
divengano  totalmente  e  permanentemente inabili al lavoro nel corso
dell'esercizio del mandato.
  2. Qualora l'inabilita' totale e permanente al lavoro sia dovuta  a
cause  dipendenti  dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche
se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma
entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
  3. Se nonostante la  dichiarazione  di  inabilita'  il  Consigliere
svolge  un'attivita'  continuativa  di lavoro dipendente od autonomo,
l'assegno vitalizio per inabilita' non spetta e, se gia' concesso, e'
revocato. L'Ufficio  di  Presidenza  puo'  eseguire  in  merito  ogni
accertamento  necessario  ed  opportuno. L'Ufficio di Presidenza puo'
inoltre richiedere all'interessato la  esibizione  di  certificati  o
documenti  e  la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la
sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato
non adempia.
  4. Non e' considerata attivita' di lavoro, ai fini del comma 3,
 l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati
al comma 3 dell'articolo 2.