Art. 15. Consiglieri inabili al lavoro 1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta' e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato. 2. Qualora l'inabilita' totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa. 3. Se nonostante la dichiarazione di inabilita' il Consigliere svolge un'attivita' continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilita' non spetta e, se gia' concesso, e' revocato. L'Ufficio di Presidenza puo' eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza puo' inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia. 4. Non e' considerata attivita' di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.