Art. 16. Accertamento della inabilita' permanente 1. L'accertamento di inabilita' di cui all'articolo 15 e' compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato. 2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che puo' disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti. 3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilita' a proficuo lavoro le lesioni o infermita' rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui e' stata presentata la domanda.