Art. 16.
              Accertamento della inabilita' permanente
 
  1. L'accertamento di inabilita' di cui all'articolo 15 e'  compiuto
da  un  Collegio  medico  composto di tre membri, di cui due nominati
dall'Ufficio   di   Presidenza   del   Consiglio   e   uno   indicato
dall'interessato.
  2.  Sulle  conclusioni  del  Collegio  medico delibera l'Ufficio di
Presidenza  che  puo'  disporre,  prima  di  pronunciarsi,  ulteriori
accertamenti.
  3.  Costituiscono  in  ogni  caso  permanente inabilita' a proficuo
lavoro le lesioni o infermita' rientranti in  quelle  previste  dalle
categorie  I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950,
n.  648,  concernente  il  riordinamento  delle  disposizioni   sulle
pensioni di guerra.
  4.  Qualora  la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno
vitalizio spetta dal giorno in cui e' stata presentata la domanda.