Art. 17. Contributi volontari 1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno trenta mesi, ha facolta' di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60 anno di eta'. 2. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale e' cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60 anno di eta' a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento all'indennita' di carica vigente alla data di presentazione della domanda. 3. Non e' ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.