Art. 17.
                        Contributi volontari
 
  1.  Il  Consigliere  che  abbia  versato  il  contributo   di   cui
all'articolo  3  per  un  periodo  inferiore a cinque anni ma pari ad
almeno trenta mesi, ha facolta'  di  continuare  -  qualora  non  sia
rieletto  o  comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il
tempo  occorrente  a  conseguire  il  diritto  all'assegno  vitalizio
minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a  quello
in  cui  avra'  maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60
anno di eta'.
  2. Il Consigliere che intende avvalersi della facolta'  di  cui  al
comma  1  deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio
entro il termine perentorio  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
mancata  rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre
cause, dalla data nella quale e' cessato dalla carica. Il  versamento
deve  avvenire  in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60
anno di eta' a partire dal mese successivo a quello  di  accoglimento
della  domanda  da  parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del
versamento e' determinato con riferimento  all'indennita'  di  carica
vigente alla data di presentazione della domanda.
  3.  Non  e'  ammesso  alla  contribuzione volontaria il Consigliere
dichiarato ineleggibile.