Art. 18. Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverra' a favore degli aventi diritto. 2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalita' di versamento, accordando anche la possibilita' di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale e' presentata la domanda. 3. Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno e' ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.