Art. 18.
   Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione
                       dell'assegno vitalizio
 
  1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto  il
periodo  minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno
vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della  facolta'  di
cui  all'articolo  17,  ha  diritto  alla restituzione dei contributi
versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria
ne' corresponsione di interessi. In caso di decesso del  Consigliere,
durante  la  legislatura,  la  restituzione  dei  contributi  versati
avverra' a favore degli aventi diritto.
  2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per
una intera legislatura  e  che  abbia  ottenuto  la  restituzione  di
contributi   trattenuti,   qualora   sia   rieletto   in   successive
legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i  contributi
per  il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente
alla data  della  domanda.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale,   accogliendo  la  domanda,  stabilisce  le  modalita'  di
versamento, accordando anche la possibilita' di  una  rateazione  che
non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la
legislatura nella quale e' presentata la domanda.
  3.    Qualora il Consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di
cui eventualmente gia' goda resta sospeso per  tutta  la  durata  del
nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sara'
ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
  4.  L'erogazione dell'assegno vitalizio e' altresi' sospesa qualora
il  titolare  dell'assegno  vitalizio  venga  eletto  al   Parlamento
europeo,  al  Parlamento  nazionale  o  ad altro Consiglio regionale;
l'assegno e' ripristinato con la cessazione  dell'esercizio  di  tali
mandati.