Art. 2.
                             Decorrenza
 
  1. La corresponsione delle indennita'  previste  al  punto  f)  del
precedente  articolo  1  decorre  dal  giorno  delle elezioni e viene
corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere  e'  stato  proclamato
eletto.
  2.  Per  i  Consiglieri  di  cui  ai  punti  a),  b), c), d), e) la
corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli  Organi
competenti e per tutta la durata della funzione.
  3. La corresponsione della indennita' cessa:
   alla  data  della  prima  riunione  del  Consiglio regionale per i
componenti dell'Ufficio di Presidenza;
   fino alla permanenza nelle rispettive  cariche  per  i  componenti
della Giunta regionale;
   fino  alla  data  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del Consiglio
regionale per gli altri Consiglieri.
  4.  Ai  Consiglieri  che  cessano  dalla  carica  nel  corso  della
legislatura, l'indennita' ed il rimborso delle spese sono corrisposti
fino  a  quando  viene meno il diritto di partecipare alle sedute del
Consiglio.  In  caso  di   scioglimento   del   Consiglio   regionale
l'indennita'  ed  il  rimborso  dello  spese  per  i Consiglieri ed i
componenti della Giunta cessano  dalla  data  di  scioglimento  dello
stesso.