Art. 2. Decorrenza 1. La corresponsione delle indennita' previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere e' stato proclamato eletto. 2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione. 3. La corresponsione della indennita' cessa: alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza; fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale; fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri. 4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennita' ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennita' ed il rimborso dello spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.