Art. 20.
                  Decorrenza dell'assegno vitalizio
 
  1.  L'assegno  vitalizio  e' corrisposto a partire dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale  il  Consigliere  cessato  dal
mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto.
  2.  Nel  caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del
mandato sia gia' in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  14,
comma  1,  l'assegno  vitalizio  e'  corrisposto  a partire dal primo
giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
  3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura,  coloro
che   abbiano  gia'  maturato  il  diritto  all'assegno  percepiscono
l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese  successivo
a quello della fine della legislatura.
  4.  Resta fermo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per il caso dei
Consiglieri inabili al lavoro.