Art. 20. Decorrenza dell'assegno vitalizio 1. L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' per conseguire il diritto. 2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato. 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura. 4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.