Art. 21. Reversibilita' dell'assegno vitalizio 1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine: a) il coniuge convivente; b) i figli fino al diciottesimo anno di eta', ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d); c) i figli fino al ventiseiesimo anno di eta' se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico; d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto. 2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno e' corrisposta tra i figli in parti uguali. 3. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli. 4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed e' ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e' cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. 5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.