Art. 21.
                Reversibilita' dell'assegno vitalizio
 
  1.  Dopo  la  morte  del  Consigliere,  hanno  diritto   ad   avere
corrisposta   una  quota  dell'assegno  vitalizio  nella  misura  del
sessanta per cento e nell'ordine:
   a) il coniuge convivente;
   b) i figli fino al diciottesimo anno di eta', ove  non  rientranti
nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);
   c)  i  figli  fino  al  ventiseiesimo  anno  di eta' se studenti o
titolari di reddito  inferiore  a  quello  previsto  per  le  persone
fiscalmente a carico;
   d)  i  figli  inabili  a  proficuo  lavoro  in  modo permanente ed
assoluto.
  2. In caso di mancanza o di morte successiva alla  maturazione  del
diritto  del coniuge la quota dell'assegno e' corrisposta tra i figli
in parti uguali.
  3.  La  perdita  del  diritto  da  parte  di  uno o piu' figli alla
porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione  della  quota
complessiva tra gli altri figli.
  4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far
parte  del  Consiglio  regionale,  il  pagamento della medesima resta
sospeso  per  tutta  la  durata  di  esercizio  del  mandato,  ed  e'
ripristinato  alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non e'
cumulabile con l'assegno vitalizio  diretto  a  carico  dello  stesso
Consiglio regionale.
  5.  Per  gli  effetti  di  cui  al  presente articolo viene operata
mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15
per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.