Art. 22.
         Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere
                        per cause di servizio
 
  1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio,  la
quota  dell'assegno  compete  agli aventi diritto nella misura di cui
all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'eta' del Consigliere
e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8.
Qualora il Consigliere deceduto  non  abbia  versato  contributi  per
almeno  cinque  anni, l'assegno e' commisurato all'importo minimo del
vitalizio.