Art. 22. Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio 1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'eta' del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno e' commisurato all'importo minimo del vitalizio.