Art. 23. Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno 1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere. 2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. 3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.