Art. 23.
           Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno
 
  1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo  21
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del
Consigliere.
  2.  I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di
emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
  3. Qualora  la  mancata  riscossione  dipenda  da  cause  di  forza
maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.