Art. 24.
                     Collocamento in aspettativa
 
  1.  I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica
di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza  assegni
per la durata del mandato.
  2.   Il   collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti,  in  sede  di  prima  elezione   o   di
surrogazione.  Il  Consiglio  regionale  da'  immediata comunicazione
della  proclamazione  degli  eletti  alle  Amministrazioni  cui  essi
appartengono.   Tali  provvedimenti  retroagiscono  alla  data  della
mancata convalida dell'elezione o alla data  in  cui  il  Consigliere
cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
  3.  Per  aspettativa  senza  assegni  si intende il collocamento in
aspettativa  senza  che  all'interessato  competa  alcun  trattamento
economico  da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a
parte il caso di cui all'articolo 25.