Art. 24. Collocamento in aspettativa 1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale da' immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni. 3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.