Art. 25.
               Opzione circa il trattamento economico
 
  1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo  24  possono
optare,  in  luogo  della indennita' consiliare, per la conservazione
del trattamento economico in godimento  presso  l'Amministrazione  di
appartenenza.
  2.  Nel  caso  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,  il trattamento
econormco resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
  3. Ai fini di cui al comma 1, per indennita' consiliare si  intende
esclusivamente   l'indennita'   di   carica   fissa  mensile  di  cui
all'articolo 1 lettera f).
  4.  In  caso  di  opzione  per  la  conservazione  del  trattamento
economico  presso  l'Amministrazione  di appartenenza, il Consigliere
conserva quindi il diritto a percepire, a carico  della  Regione,  le
indennita' collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte
in  seno  alla  Regione; le indennita', comunque denominate, anche se
calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennita' di
missione; i rimborsi spese  previsti  da  disposizioni  attinenti  lo
status di Consigliere regionale.
  5.  L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in qualsiasi
momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale,  che
ne  da'  immediata  notizia  all'Amministrazione  cui  il Consigliere
optante  appartiene;  ed  ha  effetto  dal  primo  giorno  del   mese
successivo  a  quello  in  cui  e' stata comunicata al Presidente del
Consiglio regionale.   Se e' avvenuta  all'atto  della  proclamazione
dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.