Art. 25. Opzione circa il trattamento economico 1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennita' consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. 2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento econormco resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza. 3. Ai fini di cui al comma 1, per indennita' consiliare si intende esclusivamente l'indennita' di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f). 4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennita' collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennita', comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennita' di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale. 5. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne da' immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se e' avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.