Art. 26.
 Sospensione dell'indennita' per privazione delle liberta' personali
 
  1.  La corresponsione dell'indennita' di cui alla presente legge e'
sospesa di diritto:
   a) nei casi di cui all'articolo 15, comma  4-bis  della  legge  19
marzo  1990,  n.  55,  come modificato dall'articolo 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16;
   b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorita'
giudiziaria abbia  emesso  ordine  di  carcerazione  o  disposto  con
ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto
non colposo.
  2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di
privazione   della   liberta'   personale  del  Consigliere  o  della
sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo  1  della
legge   n.    16/92,  dispone  immediatamente  la  sospensione  delle
indennita' con decorrenza dalla data  dei  provvedimenti  di  cui  al
comma 1.
  3.  Oltre  che  nei  casi indicati nell'articolo 15, comma 4-quater
della legge n.  55/90  come  modificato  dalla  legge  n.  16/92,  la
sospensione dell'indennita' cessa con la revoca dell'ordinanza di cui
al  comma  1  disposta  ai  sensi  dell'articolo  299  c.p.p.  e  con
l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.