Art. 26. Sospensione dell'indennita' per privazione delle liberta' personali 1. La corresponsione dell'indennita' di cui alla presente legge e' sospesa di diritto: a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorita' giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della liberta' personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennita' con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4-quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennita' cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.