Art. 28.
         Oneri per il trattamento indennita' dei Consiglieri
 
  1.  Tutte  le  spese  di  cui alla presente legge sono a carico del
corrispondente  capitolo  di  spesa  del   bilancio   del   Consiglio
regionale.
  2.  L'istruzione  delle  pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra
incombenza inerente la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi
previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di  Presidenza
attraverso gli uffici del Consiglio regionale.