Art. 28. Oneri per il trattamento indennita' dei Consiglieri 1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale. 2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.