Art. 29.
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Le  norme  di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti
per la prima volta al Consiglio regionale nella VI legislatura.
  2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 19, la materia di
cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato  con
la  fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo
le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11;  4
giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.
  3.  Gli  assegni  vitalizi sia degli ex Consiglieri che degli altri
aventi diritto gia' alla data di entrata in  vigore  della  legge  10
aprile  1995, n. 10 sono rideterminabili, nella misura prevista dalle
norme di cui al  comma  2  dell'articolo  19,  con  riferimento  alla
indennita'  spettante alla data di entrata in vigore della richiamata
legge regionale 10 aprile 1995, n. 10. L'ammontare dell'assegno cosi'
rideterminato e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno,  a  partire
dal  1  gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi
al  consumo  per  operai  ed  impiegati  (ISTAT)  riferito   all'anno
precedente.