Art. 29. Disposizioni transitorie 1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VI legislatura. 2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22. 3. Gli assegni vitalizi sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto gia' alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1995, n. 10 sono rideterminabili, nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2 dell'articolo 19, con riferimento alla indennita' spettante alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale 10 aprile 1995, n. 10. L'ammontare dell'assegno cosi' rideterminato e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.