Art. 31.
                          Norme finanziarie
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le
ritenute  a  qualunque  titolo in essa previste sono versate in conto
entrate nel bilancio  della  Regione,  cui  sono  imputate  le  spese
relative all'applicazione della presente legge.