Art. 6.
                          Adeguamento ISTAT
 
  1. L'ammontare della diaria  di  cui  al  comma  2  del  precedente
articolo   5  e'  sottoposto  ad  adeguamento  annuale  con  delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione  alle
variazioni ISTAT.