Art. 8.
           Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio
 
  1.  Sull'indennita'  di  carica di cui all'articolo 1, punto f), e'
disposta,  al  netto   delle   ritenute   fiscali,   una   trattenuta
obbligatoria  del  20  per  cento  a  titolo  di  contributo  per  la
corresponsione delle indennita' di fine mandato ed assegno vitalizio.
  2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma  1,
del  Dlgs 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico
in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facolta'
di versare mensilmente contributi, per  ottenere  la  valutazione  ai
fini  dell'assegno  vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la
predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del
precedente comma 1 del presente articolo.