Art. 8. Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio 1. Sull'indennita' di carica di cui all'articolo 1, punto f), e' disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di fine mandato ed assegno vitalizio. 2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facolta' di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.