Art. 9.
        Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
 
  1. Il Consigliere regionale puo'  essere  inviato  in  missione  in
rappresentanza  o  per  conto  del  Consiglio  o  della  Giunta,  per
disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio  e  della
Giunta.
  2.  Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma
1, sono dovuti  il  rimborso  integrale  delle  spese  di  trasporto,
nonche'  una  indennita' giornaliera di trasferta di importo uguale a
quella spettante al personale  statale  indicato  al  punto  1  della
Tabella  A  allegata  alla  legge  18/12/1973,  n.  863  e successive
modificazioni  ed   integrazioni.   Per   le   missioni   all'estero,
l'indennita' e' maggiorata del cinquanta per cento.
  3.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio regionale ridetermina
l'ammontare della indennita' di trasferta, nella  stessa  misura  che
risulta  dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1, 6
comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificanoni.