Art. 9. Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto 1. Il Consigliere regionale puo' essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta. 2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonche' una indennita' giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla legge 18/12/1973, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennita' e' maggiorata del cinquanta per cento. 3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennita' di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1, 6 comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificanoni.