Art. 10.
 
  1.  Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili
distinto per specie e su base  provinciale  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  b)  della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993
provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale di studio sull'avifauna  ed  il  Comitato  regionale  della
caccia.
  2.  Il numero complessivo di uccelli catturabili nel Friuli-Venezia
Giulia non deve comportare  condizioni  di  rischio  per  le  singole
specie interessate.
  3.  La  determinazione  annua  del  numero complessivo di esemplari
catturabili presso ciascun impianto,  distinto  per  specie,  di  cui
all'articolo  3,  comma  6,  della legge regionale n. 29 del 1 giugno
1993 deve essere uguale per tutti gli impianti.
  4. Il numero degli  esemplari  catturabili  sull'intero  territorio
provinciale   per   ciascuna  specie,  cosi'  come  risultante  dalla
determinazione di cui al  comma  3  deve  coincidere  con  il  numero
stabilito   per   ciascuna   specie   su   base  provinciale  con  il
provvedimento di cui al comma 1.