Art. 10. 1. Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di studio sull'avifauna ed il Comitato regionale della caccia. 2. Il numero complessivo di uccelli catturabili nel Friuli-Venezia Giulia non deve comportare condizioni di rischio per le singole specie interessate. 3. La determinazione annua del numero complessivo di esemplari catturabili presso ciascun impianto, distinto per specie, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 deve essere uguale per tutti gli impianti. 4. Il numero degli esemplari catturabili sull'intero territorio provinciale per ciascuna specie, cosi' come risultante dalla determinazione di cui al comma 3 deve coincidere con il numero stabilito per ciascuna specie su base provinciale con il provvedimento di cui al comma 1.