Art. 11. 1. Contestualmente alla determinazione annua di cui all'articolo 10, comma 3, l'Amministrazione provinciale provvede alla consegna al titolare della concessione di un numero di anelli inamovibili numerati pari al numero di uccelli catturabili presso l'impianto. Per la scelta della tipologia degli anelli deve esser tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 2. Gli anelli di cui al comma 1 devono essere apposti ai soggetti catturati prima della cessione e della introduzione in gabbia od altro contenitore idonei e comunque prima che il soggetto venga portato all'esterno delle reti. 3. Qualora il tenditore o il cessionario intendano liberare i soggetti detenuti, devono provvedervi previa rimozione degli anelli di cui al presente articolo. 4. Dell'avvenuta liberazione di cui al comma 3 deve essere data, entro 10 giorni, formale comunicazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio cui vanno consegnati pure gli anelli rimossi. 5. Tutti i richiami detenuti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 ed utilizzati presso i singoli impianti di cattura di cui al presente regolamento devono essere inanellati con gli anelli di cui al primo comma appositamente forniti, su richiesta degli interessati, dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, ed i relativi dati devono essere registrati su appositi spazi del registro di cui all'articolo 7.