Art. 11.
 
  1. Contestualmente alla determinazione annua  di  cui  all'articolo
10,  comma 3, l'Amministrazione provinciale provvede alla consegna al
titolare  della  concessione  di  un  numero  di  anelli  inamovibili
numerati  pari  al  numero  di uccelli catturabili presso l'impianto.
Per la scelta della tipologia degli anelli deve esser tenuto conto di
quanto previsto al comma 3.
  2. Gli anelli di cui al comma 1 devono essere apposti  ai  soggetti
catturati  prima  della  cessione  e  della introduzione in gabbia od
altro contenitore idonei e  comunque  prima  che  il  soggetto  venga
portato all'esterno delle reti.
  3.  Qualora  il  tenditore  o  il  cessionario intendano liberare i
soggetti detenuti, devono provvedervi previa rimozione  degli  anelli
di cui al presente articolo.
  4.  Dell'avvenuta  liberazione  di cui al comma 3 deve essere data,
entro   10   giorni,   formale   comunicazione    all'Amministrazione
provinciale  competente  per territorio cui vanno consegnati pure gli
anelli rimossi.
  5. Tutti i richiami detenuti ai sensi dell'articolo 19 della  legge
regionale  18  maggio  1993,  n.  21  ed  utilizzati presso i singoli
impianti di cattura di cui  al  presente  regolamento  devono  essere
inanellati  con  gli  anelli  di  cui  al  primo  comma appositamente
forniti,  su  richiesta   degli   interessati,   dall'Amministrazione
provinciale  competente  per  territorio,  ed  i relativi dati devono
essere registrati su appositi spazi del registro di cui  all'articolo
7.