Art. 12.
 
  1.   Per   l'effettuazione   dell'esame   di  abilitazione  di  cui
all'articolo 3 della legge regionale n.  29  del  1  giugno  1993  e'
istituita presso
 ciascuna   Amministrazione   provinciale  una  apposita  Commissione
d'esame  nominata  dal   Presidente   della   Giunta   regionale,   o
dall'Assessore  delegato, e composta di numero cinque esperti, di cui
uno su  designazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e
due su designazione  dell'Associazione  maggiormente  rappresentativa
della categoria dei tenditori.
  2.   Funge   da   Segretario   della   Commissione   un  dipendente
dell'Amministrazione provinciale.
  3. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno
tre dei cinque componenti la Commissione.
  4. In caso di assenza del Presidente le relative  funzioni  vengono
svolte dal componente piu' anziano di eta'.
  5.  I  componenti  la  Commissione  durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.