Art. 12. 1. Per l'effettuazione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 e' istituita presso ciascuna Amministrazione provinciale una apposita Commissione d'esame nominata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, e composta di numero cinque esperti, di cui uno su designazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e due su designazione dell'Associazione maggiormente rappresentativa della categoria dei tenditori. 2. Funge da Segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione provinciale. 3. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione. 4. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente piu' anziano di eta'. 5. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.