Art. 13. 1. L'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 consiste in una prova orale riguardante i seguenti argomenti: a) legislazione vigente nel settore; b) nozioni sugli impianti ed attrezzature impiegate nella cattura di uccelli; c) regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli; d) regole da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati; e) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento e cura degli uccelli catturati; f) riconoscimento delle specie ornitiche; g) modalita' per la messa in opera degli strumenti di cattura e per l'estrazione degli uccelli dagli impianti di cattura; h) compilazione dei registri e delle note di cessione. 2. Nel corso dell'esame puo' essere utilizzato apposito materiale predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico. 3. L'ammissione all'esame di abilitazione di cui al presente articolo e' subordinata alla presentazione di regolare domanda alla Amministrazione provinciale competente per territorio di residenza del richiedente ed alla frequenza con profitto di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993. 4. All'avvenuto superamento della prova orale viene rilasciato a cura dell'Amministrazione provinciale un apposito certificato di abilitazione. 5. Per l'effettuazione dei corsi di cui al comma 3 le Amministrazioni provinciali possono incaricare persone qualificate su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa della categoria.