Art. 13.
 
  1. L'esame di  abilitazione  di  cui  all'articolo  3  della  legge
regionale  n.  29  del  1  giugno  1993  consiste  in una prova orale
riguardante i seguenti argomenti:
   a) legislazione vigente nel settore;
   b) nozioni sugli impianti ed attrezzature impiegate nella  cattura
di uccelli;
   c)   regole   generali   di   precauzione  nelle  catture  per  la
salvaguardia degli uccelli;
   d) regole da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati;
   e) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento
e cura degli uccelli catturati;
   f) riconoscimento delle specie ornitiche;
   g) modalita' per la messa in opera degli strumenti  di  cattura  e
per l'estrazione degli uccelli dagli impianti di cattura;
   h) compilazione dei registri e delle note di cessione.
  2.  Nel  corso dell'esame puo' essere utilizzato apposito materiale
predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico.
  3. L'ammissione  all'esame  di  abilitazione  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinata alla presentazione di regolare domanda alla
Amministrazione provinciale competente per  territorio  di  residenza
del  richiedente  ed  alla  frequenza con profitto di specifici corsi
organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993.
  4.  All'avvenuto  superamento  della prova orale viene rilasciato a
cura dell'Amministrazione  provinciale  un  apposito  certificato  di
abilitazione.
  5.   Per   l'effettuazione   dei   corsi  di  cui  al  comma  3  le
Amministrazioni provinciali possono incaricare persone qualificate su
designazione  dell'associazione  maggiormente  rappresentativa  della
categoria.