Art. 14.
                          Norma transitoria
 
  1.  Per la presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma
1,  esclusivamente  per  l'anno  1995,  e'  fissato  il  termine  del
quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento.
Visto: Il presidente: Guerra