Art. 2. 1. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo due reti parallele e complementari e comunque azionate contemporaneamente. 2. La maglia delle reti orizzontali di cui al presente articolo non puo' essere inferiore ai mm. 20 di lato. 3. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non puo' avere una lunghezza superiore a mt. 20 e l'altezza del palo dal terreno non puo' superare i mt. 4. 4. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti puo' essere prodotto solo da molle e/o da elastici. 5. Alla cessazione dell'attivita' giornaliera di cattura le reti devono essere riposte in posizione orizzontale ovvero raccolte in matasse lungo un lato del telaio di sostegno. 6. Quando le reti sono in posizione orizzontale le medesime ed i relativi cavi di sostegno devono essere mantenuti a livello del terreno. 7. Lo scatto di azionamento delle reti puo' essere attivato solo qualora nel raggio di azione delle reti siano presenti esclusivamente uccelli appartenenti a specie catturabili.