Art. 2.
 
  1. Gli impianti a reti  orizzontali  si  compongono  di  una  o  al
massimo  due  reti  parallele  e  complementari  e  comunque azionate
contemporaneamente.
  2. La maglia delle reti orizzontali di cui al presente articolo non
puo' essere inferiore ai mm. 20 di lato.
  3. Il telaio di sostegno  di  ciascuna  rete  non  puo'  avere  una
lunghezza  superiore  a  mt.  20 e l'altezza del palo dal terreno non
puo' superare i mt. 4.
  4. Gli  impianti  a  reti  orizzontali  possono  essere  dotati  di
dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle
reti puo' essere prodotto solo da molle e/o da elastici.
  5.  Alla  cessazione  dell'attivita' giornaliera di cattura le reti
devono essere riposte in posizione  orizzontale  ovvero  raccolte  in
matasse lungo un lato del telaio di sostegno.
  6.  Quando  le  reti sono in posizione orizzontale le medesime ed i
relativi cavi di sostegno  devono  essere  mantenuti  a  livello  del
terreno.
  7.  Lo  scatto  di azionamento delle reti puo' essere attivato solo
qualora nel raggio di azione delle reti siano presenti esclusivamente
uccelli appartenenti a specie catturabili.