Art. 3.
 
  1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale
n. 29 del 1 giugno 1993 e' consentito da un ora prima del sorgere del
sole al tramonto.
  2. Gli impianti di cattura, una volta  attivati  con  l'inserimento
del meccanismo di scatto, non possono essere lasciati incustoditi.
  3.  E'  vietato  usare  a  fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico,  elettromagnetico  o   elettromeccanico,   con   o   senza
amplificazione del suono.
  4. E' vietato usare a fini di richiamo uccelli di specie diverse da
quelle  catturabili,  comprese  quelle  per  le  quali sia gia' stato
raggiunto il  numero  di  catture  assegnato  all'impianto  in  forza
dell'articolo 10, comma 3.
  5.  L'attivita'  di  ciascun  impianto  deve cessare al momento del
raggiungimento del quantitativo di  cattura  previsto  per  tutte  le
specie catturabili.