Art. 3. 1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 e' consentito da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. 2. Gli impianti di cattura, una volta attivati con l'inserimento del meccanismo di scatto, non possono essere lasciati incustoditi. 3. E' vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. 4. E' vietato usare a fini di richiamo uccelli di specie diverse da quelle catturabili, comprese quelle per le quali sia gia' stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto in forza dell'articolo 10, comma 3. 5. L'attivita' di ciascun impianto deve cessare al momento del raggiungimento del quantitativo di cattura previsto per tutte le specie catturabili.