Art. 4.
 
  1.   All'individuazione  del  numero  degli  impianti  da  attivare
provvede  la  Giunta  regionale,  sentito  l'Osservatorio  faunistico
competente   per   territorio,   con   autorizzazione   triennale  da
rilasciarsi alle Amministrazioni provinciali ai  sensi  dell'articolo
2, comma 2, della legge regionale n. 29/1993.