Art. 5.
 
  1.  Per  il  rilascio della concessione di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 l'interessato deve presentare
entro il 30 aprile domanda all'Amministrazione provinciale competente
per territorio indicando, oltre ai dati anagrafici, l'ubicazione  del
sito da destinare ad impianto.
  2. Alla domanda dovranno essere allegati:
   a)  ricevuta  del  versamento  su conto corrente postale intestato
alla Provincia di  competenza  della  tassa  di  concessione  di  cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993;
   b)  consenso del proprietario o del possessore del terreno qualora
il sito non sia ubicato su terreno di proprieta' del richiedente;
   c) copia fotostatica di cartografia in scala 1:25.000 indicante il
sito da destinare ad impianto;
   d) copia del certificato di abilitazione di cui  all'articolo  13,
comma  4,  ovvero  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
sensi della legge 4 gennaio 1965, n.  15,  dalla  quale  risulti  che
l'interessato abbia gia' esercitato per almeno un biennio l'attivita'
di  cattura  di uccelli come titolare in possesso di licenza ai sensi
della legge regionale n. 17/1969 e n. 39/1978 o come  sostituito  dal
titolare purche' in possesso del certificato di abilitazione previsto
dalla citata legge regionale 17/1969;
   e)   copia   autentica   della   concessione   edilizia   relativa
all'impianto, se dovuta ai sensi della legge  regionale  19  novembre
1991, n. 52.
  3.  La  domanda  deve  anche contenere il nominativo dell'eventuale
sostituto di cui all'articolo 3 della legge regionale  n.  29  del  1
giugno  1993  con  allegata  la  documentazione  relativa al comma 2,
lettera d).
  4. Per il rilascio delle concessioni e' data precedenza ai soggetti
gia'  titolari  di  autorizzazione  all'esercizio  della  cattura  di
uccelli  rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n.
17 e 8 maggio 1978, n. 39.
  5. Qualora l'impianto si trovi in territorio facente parte  di  una
riserva  di caccia di diritto il titolare dell'impianto medesimo, per
poter  esercitare  l'attivita'  di  cattura,   deve   provvedere   al
versamento  annuale  a favore della riserva stessa, nei termini e con
le modalita' previste  dall'articolo  18  della  legge  regionale  18
maggio  1993,  n.    21,  dell'importo di lire 100.000, sempreche' il
titolare dell'impianto non sia gia' socio della riserva stessa.
  6. E'  fatto  obbligo  al  Direttore  della  riserva  di  rimettere
all'Organo  gestore l'importo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 entro il termine  dallo  stesso
stabilito  per  il  versamento  della  quota  di  spettanza,  per gli
adempimenti previsti dal medesimo comma.
  7. Per l'anno 1995 il versamento di cui al comma 5  va  effettuato,
in  deroga a quanto previsto dal comma medesimo, prima dell'inizio di
attivita' di cattura.