Art. 5. 1. Per il rilascio della concessione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 l'interessato deve presentare entro il 30 aprile domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio indicando, oltre ai dati anagrafici, l'ubicazione del sito da destinare ad impianto. 2. Alla domanda dovranno essere allegati: a) ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza della tassa di concessione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993; b) consenso del proprietario o del possessore del terreno qualora il sito non sia ubicato su terreno di proprieta' del richiedente; c) copia fotostatica di cartografia in scala 1:25.000 indicante il sito da destinare ad impianto; d) copia del certificato di abilitazione di cui all'articolo 13, comma 4, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1965, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato abbia gia' esercitato per almeno un biennio l'attivita' di cattura di uccelli come titolare in possesso di licenza ai sensi della legge regionale n. 17/1969 e n. 39/1978 o come sostituito dal titolare purche' in possesso del certificato di abilitazione previsto dalla citata legge regionale 17/1969; e) copia autentica della concessione edilizia relativa all'impianto, se dovuta ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. 3. La domanda deve anche contenere il nominativo dell'eventuale sostituto di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 con allegata la documentazione relativa al comma 2, lettera d). 4. Per il rilascio delle concessioni e' data precedenza ai soggetti gia' titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39. 5. Qualora l'impianto si trovi in territorio facente parte di una riserva di caccia di diritto il titolare dell'impianto medesimo, per poter esercitare l'attivita' di cattura, deve provvedere al versamento annuale a favore della riserva stessa, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, dell'importo di lire 100.000, sempreche' il titolare dell'impianto non sia gia' socio della riserva stessa. 6. E' fatto obbligo al Direttore della riserva di rimettere all'Organo gestore l'importo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 entro il termine dallo stesso stabilito per il versamento della quota di spettanza, per gli adempimenti previsti dal medesimo comma. 7. Per l'anno 1995 il versamento di cui al comma 5 va effettuato, in deroga a quanto previsto dal comma medesimo, prima dell'inizio di attivita' di cattura.