Art. 7.
 
  1.  Ad  ogni  titolare  di  concessione di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993, a cura  dell'Amministrazione
provinciale  competente  per  territorio,  o suo Organo delegato, che
potra' avvalersi della collaborazione dell'Associazione  maggiormente
rappresentativa  della  categoria  interessata, sara' consegnato ogni
anno, prima dell'inizio  dell'attivita'  dell'impianto,  il  registro
delle  catture  predisposto  e vidimato dall'Amministrazione stessa o
dall'Organo delegato.
  2. La consegna del registro delle catture di  cui  al  comma  1  e'
subordinata   alla   presentazione   all'Amministrazione  provinciale
competente per territorio della  ricevuta  del  versamento  su  conto
corrente  postale intestato alla Provincia di competenza, della tassa
di concessione annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale n.
29 del 1 giugno 1993.
  3. Sul frontespizio del Registro saranno indicati i dati anagrafici
del tenditore ed il numero della concessione.
  4. Il registro sara' contraddistinto da un numero  progressivo  che
trovera'  riscontro  su  apposito  registro  generale  tenuto da ogni
singola  Amministrazione  provinciale,  onde  controllare  l'avvenuta
consegna e la restituzione.
  5.   Sul   registro  delle  catture  saranno  riportati  con  penna
indelebile i dati relativi:
   a) agli uccelli catturati ed agli anelli apposti  ai  medesimi  ai
sensi dell'articolo 11;
   b)  agli  uccelli  morti per causa indipendente dalla volonta' del
tenditore;
   c) alle catture degli uccelli gia' inanellati;
   d) al  numero  della  nota  di  cessione  di  cui  all'articolo  8
riguardante gli uccelli ceduti.
  6.  Il  titolare  della  concessione  od  il  suo sostituto, dovra'
riportare su detto registro il  numero  e  la  specie  degli  uccelli
catturati    subito    dopo   l'avvenuta   loro   cattura   e   prima
dell'introduzione in gabbia od in altro contenitore idonei.
  7. Nel caso in cui durante l'attivita' dell'impianto  si  venga  in
possesso  di  uccelli inanellati, si deve provvedere subito alla loro
liberazione ed i relativi dati  vanno  trasmesi  su  appositi  moduli
predisposti  dall'Amministrazione  provinciale all'Istituto nazionale
per la fauna selvatica entro 10 giorni dalla data delle catture.
  8. Gli uccelli morti di cui al comma 5, lettera b) vanno consegnati
al Comitato provinciale della caccia competente per territorio  anche
ai  fini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993,
n. 21.