Art. 7. 1. Ad ogni titolare di concessione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993, a cura dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, o suo Organo delegato, che potra' avvalersi della collaborazione dell'Associazione maggiormente rappresentativa della categoria interessata, sara' consegnato ogni anno, prima dell'inizio dell'attivita' dell'impianto, il registro delle catture predisposto e vidimato dall'Amministrazione stessa o dall'Organo delegato. 2. La consegna del registro delle catture di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio della ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, della tassa di concessione annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993. 3. Sul frontespizio del Registro saranno indicati i dati anagrafici del tenditore ed il numero della concessione. 4. Il registro sara' contraddistinto da un numero progressivo che trovera' riscontro su apposito registro generale tenuto da ogni singola Amministrazione provinciale, onde controllare l'avvenuta consegna e la restituzione. 5. Sul registro delle catture saranno riportati con penna indelebile i dati relativi: a) agli uccelli catturati ed agli anelli apposti ai medesimi ai sensi dell'articolo 11; b) agli uccelli morti per causa indipendente dalla volonta' del tenditore; c) alle catture degli uccelli gia' inanellati; d) al numero della nota di cessione di cui all'articolo 8 riguardante gli uccelli ceduti. 6. Il titolare della concessione od il suo sostituto, dovra' riportare su detto registro il numero e la specie degli uccelli catturati subito dopo l'avvenuta loro cattura e prima dell'introduzione in gabbia od in altro contenitore idonei. 7. Nel caso in cui durante l'attivita' dell'impianto si venga in possesso di uccelli inanellati, si deve provvedere subito alla loro liberazione ed i relativi dati vanno trasmesi su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione provinciale all'Istituto nazionale per la fauna selvatica entro 10 giorni dalla data delle catture. 8. Gli uccelli morti di cui al comma 5, lettera b) vanno consegnati al Comitato provinciale della caccia competente per territorio anche ai fini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21.